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L'olio di oliva non è tutto uguale e soprattutto non tutti gli oli possono essere considerati extravergine.
La classificazione degli oli differenzia gli oli di tipologia "vergini", cioè ottenuti per esclusiva spremitura, da quelli "non vergini" cioè rettificati con procedimento chimico.
Lo schema in basso mostra le diverse tipologie di oli di oliva e, se si desidera approfondire, il testo seguente ne chiarisce le specifiche.
Classificazione degli oli di oliva
La comunità europea stabilisce una rigida classificazione degli oli di oliva, permettendone l’attribuzione di un diverso valore economico alle diverse categorie merceologiche. Il regolamento CEE n. 136/66 e successive modifiche (l’ultima con regolamento CEE n. 1513/2001) all’articolo 35 definisce le seguenti categorie merceologiche:
Oli di oliva vergini
Gli oli di oliva vergini, anche detti oli provenienti dalla produzione, sono ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela di oli di altra natura. Detti oli sono oggetto delle seguenti denominazioni:
Olio extravergine di oliva
- acidità libera massima, espressa in acido oleico: 0,8 g per 100 g;
- valori analitici nei limiti massimi per la categoria;
- mediana del fruttato, risultante dalla valutazione di un panel, maggiore di 0;
- mediana dei difetti, risultante dalla valutazione di un panel, pari a zero.
Olio vergine di oliva
- acidità libera massima, espressa in acido oleico: 2 g per 100 g;
- valori analitici nei limiti massimi per la categoria;
- mediana del fruttato, risultante dalla valutazione di un panel, maggiore di 0;
- mediana dei difetti, risultante dalla valutazione di un panel, non superiore a 2.5.
Olio lampante di oliva
- acidità libera massima, espressa in acido oleico: maggiore di 2 g per 100 g;
- mediana del fruttato, risultante dalla valutazione di un panel, maggiore di 0;
- mediana dei difetti, risultante dalla valutazione di un panel, superiore a 2.5
Oli provenienti dalla raffinazione
- Olio di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione - mediante deacidificazione, decolorazione e deodorazione - dell’olio vergine lampante. La vendita al dettaglio non è consentita;
- Olio di oliva: olio ottenuto dal taglio di olio raffinato con olio vergine diverso dal lampante con acidità libera massima, espressa in acido oleico,non superiore a 1 g per 100 g
Oli provenienti dall’estrazione e raffinazione
- Olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto dalla sansa di oliva mediante estrazione con solventi. La vendita al dettaglio non è consentita;
- Olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione - mediante deacidificazione, decolorazione e deodorazione - dell’olio di sansa di oliva grezzo. La vendita al dettaglio non è consentita;
- Olio di sansa di oliva: olio ottenuto dal taglio di olio di sansa raffinato con olio vergine diverso dal lampante con acidità libera massima, espressa in acido oleico,non superiore a 1 g per 100 g.
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